I disabili in possesso dell’apposito contrassegno possono circolare in qualunque Z.T.L., ma è noto che nel momento in cui il cittadino si trovi a dover accedere ad una Z.T.L. di un Comune diverso da quello di propria residenza, questi sia tenuto a comunicare il numero di targa all’Amministrazione, onde evitare di incorrere nella sanzione amministrativa prevista. In tal modo si costringe la persona, già gravata da molte problematiche personali e che in molti casi si reca presso altre città per visite mediche specialistiche, a ricercare le informazioni per il reperimento ed il successivo invio del modulo predisposto, creando, di fatto, una barriera burocratica che rallenta e rende più difficoltoso il movimento di una categoria di persone che quotidianamente deve affrontare ostacoli di ogni tipo La sentenza della Corte di Cassazione n° 719/2008 ha, inoltre, statuito che : “La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare “ Avendo avuto notizia di molte situazioni in cui il disabile si è trovato costretto a dover proporre ricorso avverso la sanzione irrogata, chiediamo l’istituzione di un tavolo di trattative con la partecipazione di A.N.C.I., che coinvolga anche le associazioni disabili interessate a fornire un proprio concreto contributo nel quale discutere delle possibili soluzioni fra le quali proponiamo l’inserimento di un “Chip elettronico” fisso nel contrassegno dei portatori di handicap che possa essere letto da rilevatori collocati nei varchi di accesso delle ZTL (che in futuro potrebbe essere utilizzato anche per rilevare, sempre tramite lettori ottici, se gli stalli di parcheggio riservati ai disabili sono o meno occupati da autovetture autorizzate) o l’istituzione di una banca dati nazionale nella quale inserire le targhe dei possessori dell’apposito contrassegno, di modo che il Comune di residenza, ricevuta la comunicazione dal titolare, possa operare direttamente la trasmissione a questa “white list”, a sua volta collegata automaticamente a tutti i Comuni con il sistema di sorveglianza elettronica dei varchi Z.T.L.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.719/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
L’art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall’art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l’autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell’art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
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