Responsabilità funzionari pubblici
L’articolo 28 della Costituzione stabilisce quanto segue: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Pertanto, nei casi in cui vengano comprovate le falsità delle informazioni fornite dagli operatori socio-sanitari del settore pubblico, è possibile avviare con successo iniziative volte al risarcimento dei danni subiti.
Infatti la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza 89/182005 ha stabilito che «al fine del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo a incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa».