Lombardia: Contributi regionali 2015 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Possono presentare domanda i cittadini diversamente abili, che incontrano ostacoli o impedimenti all’interno degli spazi nell’edificio in cui risiedono.
COSA SONO
Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono ai soggetti diversamente abili di muoversi liberamente nello spazio all’interno dell’abitazione privata, in particolare:
• ostacoli fisici che impediscono o limitano gravemente la possibilità di deambulare in modo autonomo e sicuro (es. scale di accesso, rampe con eccessiva pendenza);
• ostacoli localizzativi che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento nell’ambiente costruito (es. mancanza di segnalazioni sonore e luminose);
• mancanza di attrezzature o componenti (es. corrimano) idonei a garantire la piena fruibilità degli spazi.
CONTRIBUTI PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (legge 9 gennaio 1989 n. 13 e legge regionale 20 febbraio 1989, n.6)
Regione Lombardia eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno richiesta per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche all’interno della propria abitazione di residenza.
TIPOLOGIA DI RICHIESTE FINANZIABILI
Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di “svantaggio” comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.
E’ possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.
Per opere funzionalmente connesse s’ intende una pluralità d’ interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).
TIPOLOGIE DI EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO
– Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle Barriere Architettoniche
– Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità
– Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989
– Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
CRITERI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda:
– i soggetti diversamente abili qualora provvedano a proprie spese;
– altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (es: il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
– I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.
QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno e comunque entro il 1° marzo di ogni anno per far sì che la propria domanda rientri nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno.
Dove: presso il Comune di residenza e ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento/i, con allegata documentazione, dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne verificano l’ammissibilità al contributo e le trasmettono agli uffici della Regione per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi relativi a quell’anno. Il contributo, in conto capitale, è erogato ai Comuni sulla base della graduatoria predisposta dalla Regione Piemonte. (vedi anche alla voce Graduatorie)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 – Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
Referente
Pasquale Vella
Le richiesta di chiarimento possono essere inviate alla casella:
infobarch@regione.lombardia.it.
La Struttura è in ogni caso disponibile a fornire ulteriori informazioni utili, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 rivolgendosi a:
Mayda Fuga
tel. 02 6765 1956
Giovanna Bossi
tel. 02 6765 2869
Loredana Briola
tel. 02 6765 8124