disabili
Persone affette da disabilità e caregivers possono usufruire dell’agevolazione presso i distributori che aderiscono all’iniziativa.
SCONTO BENZINA PER DISABILI – Fare rifornimento comporta ormai un vero e proprio salasso soprattutto per chi è abituato a macinare chilometri quotidianamente per motivi di lavoro. La corsa verso l’alto del prezzo dei carburanti prosegue in modo ininterrotto ormai da mesi e anche il taglio delle accise (in scadenza il prossimo 8 luglio) ha attenuato solo in parte il problema. Alcune categorie hanno però fortunatamente diritto a uno sconto, che potrà rivelarsi un sostegno da non trascurare soprattutto per le famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà. È il caso dei disabili con difficoltà motorie e i cargivers potranno usufruire degli sconti del self-service, anche se verranno assistiti dal personale della stazione di servizio.
CON LEGGE 104 – L’agevolazione è in vigore ormai dal 2020, sin dall’inizio della pandemia ed è stata sempre rinnovata di anno in anno. In quel periodo era stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa denominato “Self per Tutti” SOLO IN ALCUNE STAZIONI – Lo sconto non è però disponibile ovunque, ma presso le oltre 400 stazioni di servizio ENI, Q8 e Tamoil, che hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo di questo progetto è quello di favorire l’inclusività dando a chi ha difficoltà motorie un sostegno almeno sul piano economico. Chi si reca presso il distributore per effettuare il rifornimento alla propria auto avrà così diritto a una riduzione fino a 10 centesimi al litro valida anche se non è il disabile a effettuare l’operazione.
COME INDIVIDUARLI – Non è così difficile individuare i punti che garantiscono questa opportunità ai propri clienti. Ognuno di questi, infatti, presenterà un apposito logo che dovrà essere ben visibile, in modo tale da spingere chi ha diritto alla legge 104 di sceglierlo per fare un pieno alla propria vettura. Non è necessario effettuare alcuna domanda per usufruire di questa opportunità, sarà semplicemente il personale addetto a verificare se si sia in possesso dei requisiti richiesti.
Un GRANDE SUCCESSO per me e A.I.L.A. Onlus-Aps Primo Comune d’Italia con l’accessibilità per tutti i diversamente abili sia in carrozzina che non vedenti e/o ipovedenti nonché disabilità geriatrica!!
Sono commossa..Come dico sempre? Prima i FATTI e poi le parole..Ed ecco qui….
Un GRANDE SUCCESSO per me e A.I.L.A. Onlus-Aps Primo Comune d’Italia con l’accessibilità per tutti i diversamente abili sia in carrozzina che non vedenti e/o ipovedenti nonché disabilità geriatrica!!
Finalmente ora ne posso parlare! Abbiamo lavorato tantissimo e? raggiunto un grandissimo OBIETTIVO di VERA INCLUSIONE SOCIALE sviluppando la prima colonnina per le persone più deboli e fragili!!
Tra pochi minuti inizierà L’INAUGURAZIONE PERCORSO TATTILE E SINTETIZZATORE VOCALE URP del Comune S.Sisto Perugia, un grazie speciale va al tecnico A.I.L.A. Architetto Dott. Stefano Grossi, che ha creato, sviluppato e disegnato tutto il percorso per non vedenti per arrivare ad utilizzare in piena autonomia la colonnina nel URP, grazie ai referenti A.I.L.A. Onlus Umbri per l’impegno e alla buona uscita del progetto Vittoriano Leto
Referente Regionale Umbria e Luca Crocioni Referente Territoriale provinciale A.I.L.A. Un ringraziamento particolare al Sindaco, all’assessore Dott.essa Edi Cicchi e a tutta l’amministrazione del Comune di Perugia per la bellissima collaborazione.
Inutile dire che lo stesso progetto vorrei portarlo in tutte le regioni ed i comuni, nelle istituzioni, ospedali, alle ats, all’agenzia delle entrate, Ferrovie ecc. Purtroppo stamattina io non potrò essere presente per problemi di salute, ma interverrò grazie alla tecnologia e a Serena Lanzoni che mi supporta sempre!! in qualità di Presidente Dell’associazione AILA ONLUS – Associazione Italiana Lotta Abusi by Ada Orsatti insieme a tutti i Professionisti e Referenti volontari che lavorano gratuitamente per sviluppare la VERA INCLUSIONE , A.I.L.A. C’E e CI sarà sempre, noi stiamo con la gente e per la gente debole e fragile! insieme si può far moltissimo e questo è un grande esempio e SUCCESSO!!! Insomma OBIETTIVO RAGGIUNTO!! Graziee rigrazie di vero cuore a tutte/i!!!
Ada Orsatti
IVA ridotta per le cessioni di veicoli ai disabili
Dall’Agenzia delle Entrate – 30 Maggio 2022 Ore 21:00
IVA ridotta per le cessioni di veicoli ai disabili: quali documenti presentare :
– Per poter usufruire dell’aliquota IVA ridotta, il soggetto disabile deve presentare l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni mediche locali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 313 del 30 maggio 2022.
Con la risposta a interpello n. 313 del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come usufruire dell’IVA agevolata per le cessioni di veicoli ai disabili.
L’art. 1, legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa (dall’art. 8, comma 3, legge n. 449/1997) ai medesimi soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’art. 50, comma 1, legge n. 342/2000, l’agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bis, D.L. n. 124/2019, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
L’art. 30, comma 7, legge n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal D.M. 16 maggio 1986. Ai sensi dell’art. 1, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente:
– fotocopia della patente di guida;
– certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
– atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico, certificato rilasciato dal detto ente.
Con l’approvazione del D.M. 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato l’art. 1, D.M. 16 maggio 1986.
In particolare, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida. Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
La disposizione in vigore dal 29 gennaio 2022 semplifica il procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.
Ne consegue che i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:
– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
DISABILITA’, CORTE CONTI: LA GESTIONE 2016-2021 DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO
La Corte dei Conti schiaffeggia il governo attuale e i precedenti a partire dal 2016 sulle misure per l’occupazione delle persone con disabilità e mette in guardia dai rischi di una gestione fallimentare.
Sono necessari interventi su più fronti per rendere più efficiente ed efficace la gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito per incentivare l’assunzione di persone con livello elevato di disabilità fisica e psichica. È quanto ha evidenziato la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, nella relazione su “La gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (2016-2021)”, approvata con Delibera n. 9/2022/G. I dati emersi, ha sottolineato la Corte, non vanno nel senso auspicato dal legislatore, malgrado la riforma, avviata nel 2016, del sistema di utilizzo delle risorse, in precedenza attribuite alle Regioni e successivamente trasferite direttamente all’Inps. I lavoratori disabili assunti (11.882) sono stati, nel periodo osservato, molto meno degli iscritti alle liste del collocamento mirato, con un picco nel biennio 2016-2017 (rispettivamente, 3.089 e 2999 assunzioni) e un andamento successivo stabilizzatosi su valori molto più contenuti. La maggior parte dei lavoratori disabili avviati al lavoro attraverso i benefici (4.806) presenta, inoltre, una disabilità compresa fra il 67 e il 79% e, su 2853 lavoratori con disabilità intellettuale e psichica, un migliaio è stato assunto a tempo determinato. Tale andamento, hanno osservato i giudici contabili, è dipeso anche dal livello degli stanziamenti statali che, inizialmente contenuti, si sono poi incrementati negli anni con tempistiche di impiego non sempre consone a un’adeguata programmazione. Proprio la carenza di strumenti, nonché delle prescritte azioni di verifica, da parte del Governo, sull’adeguatezza delle risorse finanziarie destinate al Fondo con la legge di bilancio, ha rappresentato una delle criticità emerse. Le fonti che concorrono al finanziamento del Fondo si sono dimostrate di relativa efficienza, stante la necessità di controlli efficaci sui contributi dovuti dai datori di lavoro in caso di esonero dall’obbligo assunzionale, da un lato, e la mancanza di un’adeguata campagna informativa sul fronte delle liberalità spontanee dei privati, dall’altro. Un’attenzione specifica, inoltre, è richiesta alle amministrazioni interessate ai cosiddetti “accomodamenti ragionevoli” obbligatori, la cui realizzazione, demandata alle regioni, è a rischio di disomogeneità geografica per la mancata definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali di prestazioni (Lep). Una complessiva carenza di concertazione nella gestione del Fondo, ha concluso la Corte, cui l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità non è riuscito a far fronte.
Persone costrette a sostare in strada per far scendere i loro cari disabili
Per vedere il video cliccate su questo link:
https://www.facebook.com/AILAONLUS/videos/5040766946002276
Ci troviamo in Via Saint Bon Municipio 7 – Milano
A seguito della pista ciclabile si trovano in questa grave criticità creando ostacoli per i mezzi di soccorso e anche le forze del ordine
Senza parlare della gravissima problematica dei diversamente abili
Seguiranno altri video
Noi non ci fermiamo avanti tutta con le istituzioni
Per segnalazioni anche anonime con foto e video a ailaorsatti@virgilio.it
Per privacy viso e targhe oscurate
Carta Europea della Disabilità
INPS Comunica Atti Circolari, Messaggi e Normativa
Circolare n° 46 del 01-04-2022
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia” (c.d. Disability Card)
La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità. Con la legge n. 145/2018 (articolo 1, comma 563) è stata prevista l’emanazione di un apposito decreto volto a definire i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020 sono stati disciplinati i criteri per il rilascio della Carta a cura dell’INPS, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima. Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione della domanda all’INPS per ottenere la Carta della disabilità, i soggetti legittimati alla richiesta, nonché le modalità di distribuzione e di utilizzo della stessa.
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione europea in materia di disabilità 2010-2020 ed è tesa a contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale della comunità, in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Per agevolare l’accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, l’articolo 1, comma 563,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che “con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS”.
Per le stesse finalità, l’INPS consente alle pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse sul territorio, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, di accedere attraverso lo strumento della Carta alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità, su richiesta dell’interessato, in via temporanea e limitatamente al solo disbrigo delle pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi.
2. Modalità di presentazione della domanda
il cittadino può presentare la domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
La procedura per la presentazione della domanda visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire:
– una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;
– l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS;
– i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di invalidità, saranno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità sulla conformità all’originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo.
Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o che esercita le funzioni di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso (cfr. la circolare n. 127/2021 e il messaggio n. 171/2022) oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
Si segnala, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente (estratto dagli archivi dell’Istituto ed esposto, come già anticipato, in fase di acquisizione).
3. Soggetti legittimati alla richiesta della Carta
La Carta verrà rilasciata dall’INPS a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza .
Più precisamente, i soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:
– invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
– invalidi civili minorenni;
– cittadini con indennità di accompagnamento;
– cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– ciechi civili;
– sordi civili;
– invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
– invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
– invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
– inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, l’INPS affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso il gestore Poste Italiane S.p.A., provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda.
4. Caratteristiche e modalità di utilizzo della Carta. Tutela dei dati personali
La Carta è realizzata su un supporto fisico mediante tecniche di stampa di sicurezza e presenta le caratteristiche conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea, ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza e recapitata al cittadino tramite il gestore Poste Italiane S.p.A.
Sulla Carta sono riportati i seguenti dati:
la fotografia del titolare;
nome, cognome e data di nascita;
numero seriale e data di scadenza del documento;
QR code contenente unicamente le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità.
É altresì riportata un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno.
Sulla Carta è stampata la scritta “Disability Card” in codice Braille per non vedenti e ipovedenti.
La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non è cedibile a terzi; viene esibita all’erogatore dei servizi e la sua presentazione esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie sopra indicate.
L’erogatore, attraverso l’utilizzo di un lettore QR code (codice a barre bidimensionale) e la digitazione del codice fiscale fornito dall’interessato, accede al servizio online di verifica messo a disposizione dall’INPS, anche mediante smartphone e tablet.
L’utilizzo della Carta consente all’erogatore, con differenti livelli di sicurezza, i seguenti accessi:
accesso di I Livello, in cui l’erogatore chiede la sola verifica della permanenza dello stato di disabilità;
accesso di II livello, previsto per specifici servizi e prestazioni convenzionate, che richiede l’inserimento dell’identità digitale da parte dell’erogatore.
L’accesso di II livello è possibile solo in presenza dell’interessato che fornirà il consenso espresso mediante la comunicazione del codice OTP pervenuto sul proprio dispositivo telefonico all’erogatore del beneficio.
Dopo l’inserimento dell’OTP, l’applicazione visualizza una pagina in cui l’erogatore è tenuto a scegliere le informazioni che intende visualizzare tra le seguenti:
giudizio medico legale (desunto dal verbale di invalidità civile);
eventuale percentuale di invalidità civile (desunta dal verbale di invalidità civile);
eventuali benefici fiscali (desunti dal verbale di invalidità civile);
pensione percepita.
Dopo avere effettuato la scelta e avere espresso un’assunzione di responsabilità su tale scelta, l’erogatore del beneficio potrà visualizzare le sole informazioni di dettaglio corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.
I trattamenti dei dati personali sono posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato regolamento e al “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139. L’INPS, ai sensi dell’articolo 13 del citato regolamento, rende all’interessato le informazioni sul trattamento dei dati attraverso la pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito istituzionale.
5. Agevolazioni e riconoscimento in Paesi dell’Unione europea. Ambito di utilizzo
Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici o privati coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa. Sul sito istituzionale del Ministro per le Disabilità sono pubblicate le convenzioni e le agevolazioni previste.
Attualmente la Carta viene riconosciuta oltre che sull’intero territorio nazionale anche negli altri Paesi pilota del progetto “EU Disability Card”: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania, Slovenia. La Commissione europea, entro il 2023, proporrà il riconoscimento della Carta in tutti gli Stati membri.
6. Periodo di validità
La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento e, comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio. Resta fermo quanto previsto in materia di revisione del requisito sanitario dal comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell’intestatario.
L’INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna ella Carta, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché alla revoca della stessa qualora accerti la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli stessi. In tale caso l’INPS notifica all’interessato il provvedimento di revoca.
Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare a seguito di nuovo accertamento sanitario rientri in una delle categorie che necessita di maggiore sostegno, come individuate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, l’INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.
7. Smarrimento, furto, distruzione della Carta
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare telematicamente una nuova richiesta all’INPS.
In caso di furto o smarrimento è necessario allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.
La richiesta di rilascio di una nuova Carta per i motivi indicati determina automaticamente l’annullamento della precedente.
Il Direttore Generale

La Commissione lavoro della Camera ha adottato il testo unificato elaborato dal comitato ristretto delle pdl in materia di lavoro agile
Ieri in commissione lavoro alla camera per colpa di un grave errore del comitato ristretto, che speriamo sia recuperato con la fase emendativa dalla sola opposizione pensante, nel testo unificato dall’unione dei testi in materia di Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza, si fa saltare l’applicazione della norma a tutto il comparto del pubblico impiego. Sciatteria, ignoranza, non so come descrivere questa cosa…
In ogni caso ecco una spiegazione
La Commissione lavoro della Camera ha adottato il testo unificato elaborato dal comitato ristretto delle pdl in materia di lavoro agile.
Il testo reca modifiche al Capo II della legge n. 81/2017: L’articolo 18 è così riformulato: le disposizioni del presente capo regolano il lavoro agile, come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, effettuata su base volontaria, con forme di organizzazione per fasi e cicli e con l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano: • la responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore per quanto attiene alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti tecnologici; • nell’ambito di una riorganizzazione del metodo di lavoro interno all’azienda, il diritto alla priorità concernente le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dai seguenti soggetti: dalle lavoratrici e dai lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e di paternità; dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità; dai lavoratori di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; dai lavoratori che svolgono funzione di caregiver familiare. • l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze; • il diritto a usufruire delle ferie e dei permessi, con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi; • il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e/o applicativo di comunicazione. L’applicazione di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il rispetto dei diritti e delle garanzie, di cui alla presente legge, è condizione necessaria per l’accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, e ad ogni altra iniziativa in favore del lavoro in modalità agile. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità agile». Rispetto al testo originario dell’articolo 18, è venuto meno il comma 3 che attualmente prevede l’applicabilità delle disposizioni del capo II della legge n. 81/2017, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg n. 165/2001, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 124/2015, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Montascale rotto e bagni chiusi a chiave Il giorno da incubo del nostro Referente Nicola De Luca
Nicola De Luca Referente AILA ONLUS a Torino per visitare la città, è rimasto bloccato nell’autorimessa
Montascale rotto e bagni chiusi a chiave Il giorno da incubo del disabile nel park
La memoria del passato per sapere riconoscere le ingiustizie anche nel presente
Questa mattina sono stata colpita da una notizia di cronaca: giovani tra i 20 e i 30 anni arrestati a Licata per avere picchiato selvaggiamente dei disabili e avere poi postato le scene della violenza sui social… proprio oggi, nella giornata della memoria, quando bisognerebbe interrogarsi sull’abisso a cui può portare la crudeltà umana.
Partiamo dai fatti storici. La notte del 22 luglio 1944 gli uomini dell’Armata Rossa giunsero al campo di concentramento di Majdanek e lo liberarono; le SS in fuga avevano dato fuoco agli edifici bruciando solo le parti in legno e così vennero scoperti per la prima volta i forni crematori, le camere a gas, le confezioni di Zyklon B, le fosse comuni… Successivamente vennero conquistate le zone in cui si trovavano i campi di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka. Poi, esattamente 76 anni fa, il 27 gennaio del 1945, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, da cui 10 giorni prima i nazisti si erano rovinosamente ritirati portando con loro, in una marcia della morte, tutti i prigionieri sani, molti dei quali morirono durante la marcia stessa.
La scoperta dei campi di sterminio mostrarono e dimostrarono al mondo intero la tragedia nella tragedia: all’interno del terribile conflitto mondiale si scoprì la crudeltà della prigionia, delle torture e della morte nei lager nazisti, dove perirono milioni di ebrei, oltre a disabili, omosessuali, slavi, dissidenti che, per motivi razziali o politici, condivisero la stessa sorte di pulizia etnica.
Nel 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite stabiliva il 27 gennaio quale ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, mentre in Italia gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 avevano già definito le finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”… sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto… in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.
Ma forse scuole, istituzioni e famiglie hanno avuto fino ad ora il limite di legare la crudeltà umana ai soli tragici fatti avvenuti nei campi di sterminio, senza spiegare ai nostri ragazzi che non c’è poi molta differenza tra la violenza di un soldato contro un uomo inerme in un campo di prigionia ed un giovane dei giorni d’oggi che compie violenza su indifesi disabili.
Inutile leggere i versi di Primo Levi se poi non si è capaci di riconoscere tracce di disumanità anche nel nostro quotidiano.
Partiamo da un presupposto: l’uomo non corrisponde alla semplice visione rousseauiana di persona pura e cristallina che viene poi corrotta unicamente dalla società; certo molti tra coloro che si sono macchiati di crimini indicibili provengono da situazioni sociofamiliari degradate, ma la cronaca ci ha fatto conoscere anche reati efferati avvenuti per mano di figli di papà, violenze, umiliazioni, uccisioni, stupri nati soprattutto dalla crudeltà insita in quei stessi responsabili. Torna alla mente l’amara constatazione dei Pensieri di Blaise Pascal: “come è vuoto di bene e come è pieno di immondizia il cuore dell’uomo”.
Ma davanti alla propensione alla malvagità a cui tutti potremmo essere tentati, la differenza è fatta da chi sceglie di essere umano anziché bestia, da chi isola i colpevoli anziché tollerarli.
Scelte coraggiose, come quelle degli oltre 27.700 “giusti”, ossia persone provenienti da oltre 50 paesi che hanno aiutato gli ebrei a salvarsi sacrificando anche la propria vita. Scelte coraggiose come quelle di genitori e amici che scelgono di denunciare chi ha commesso reati gravi, specie verso i più deboli incapaci di difendersi.
Già perché se sappiamo bene che l’umanità partorirà sempre uomini capaci di spietata insensibilità e addirittura compiacimento nei confronti dell’altrui dolore ed umiliazione, la differenza la potremo fare tutti noi isolando i responsabili e facendo sentire loro i veri “diversi”.
“Siamo chiamati tutti a vigilare” – ha detto oggi il Presidente Mattarella nella ricorrenza della Giornata della Memoria – e io penso che lo potremo farlo concretamente decidendo di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie, non tollerando più e non chiudendo gli occhi davanti alla violenza perché, come diceva Goya, “il sonno della ragione genera mostri” e chi fa finta di non vedere ne diventa in qualche modo corresponsabile.
“Si può scegliere da che parte stare, ogni giorno, ogni minuto della propria vita” Liliana Segre
AILA Torino – Lavoratori Tundo e A&T in piazza accanto alle associazioni per rivendicare il diritto alla mobilità dei disabili in ogni forma

Nella giornata del 14 settembre si è svolto un presidio davanti al Municipio organizzato da alcune associazioni di disabili, con l’intento di sensibilizzare l’Amministrazione e la cittadinanza sul tema delle barriere architettoniche e, quindi, sul tema del diritto alla libertà di circolazione.
Tale diritto, inteso come libertà di movimento sul territorio generalmente intesa, assume contorni ancor più particolari per i disabili e si articola, ad esempio, nel superamento delle barriere architettoniche e burocratiche tipo ingressi in ztl (questa nello specifico, almeno in teoria, dovrebbe essere superata concretamente a breve), libera accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico, istituzione di un servizio di trasporto pubblico dedicato efficiente.
Per giungere a garantire concretamente l’esercizio di tale diritto costituzionalmente garantito occorre sinergia fra cittadini, Istituzioni, associazioni, imprese e lavoratori dei settori interessati.
Il diritto alla libertà di circolazione è, peraltro, un bene della collettività stessa in quanto contribuisce ad arricchire la società, consentendo incontri e partecipazione, quindi è un dovere della collettività tutelarlo in armonia di intenti.
In tale giornata i lavoratori della ditta Tundo e della cooperativa A&T, che quotidianamente operano nel trasporto dedicato, hanno voluto essere vicini ai manifestanti presenziando personalmente insieme alle persone che abitualmente trasportano.
Questi lavoratori svolgono, infatti, un ruolo fondamentale per garantire il suddetto diritto alla mobilità e proprio per questo motivo hanno sviluppato una specifica sensibilità sul tema.
Al contempo, però, rilevo come necessitino di essere messi in condizione di poter svolgere tale importante funzione sociale ed, in particolare, di ricevere le proprie spettanze alle rispettive scadenze, perché senza stipendio nessuno potrebbe svolgere tale servizio, non foss’altro perché sarebbe necessario dedicare il proprio tempo ad altre attività che consentano di portare il pane alla famiglia.
Ad oggi, purtroppo, i dipendenti riferiscono che la ditta Tundo ancora non abbia saldato tutte le proprie pendenze nei loro confronti, nonostante si sia avviato un tavolo di confronto con la mediazione del Comune.
Auspico che possa esserci in tempi rapidi il pagamento di tutte spettanze ancora in sospeso e che l’azienda si renda conto della delicatezza e particolarità del servizio preso in appalto, che, pertanto, deve essere trattato con serietà ed attenzione.
Davide Schirru
Segretario Provinciale Cisal Torino e referente regionale Associazione Italiana Lotta agli Abusi
Cell. 339 3032296