Novità nell’applicazione delle norme per il congedo parentale per assistenza delle persone disabili ai sensi della legge 104

si riporta un riassunto delle novità consultabili sul sito Inps all’indirizzo internet https://www.inps.it/…/dettaglio.circolari-e-messaggi…

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1. Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile. Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001). La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento. Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

2. Prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001

Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo MIGLIORATIVA della normativa. La novità si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

3. Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016. Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, si evidenzia quanto segue. In base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo. Quest’ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

Tanto premesso, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;

3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; no dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il modificato comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario. La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Sarà cura dell’operatore della Struttura territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.

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