Carta Europea della Disabilità

INPS Comunica Atti Circolari, Messaggi e Normativa

Circolare n° 46 del 01-04-2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia” (c.d. Disability Card)

La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità. Con la legge n. 145/2018 (articolo 1, comma 563) è stata prevista l’emanazione di un apposito decreto volto a definire i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020 sono stati disciplinati i criteri per il rilascio della Carta a cura dell’INPS, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima. Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione della domanda all’INPS per ottenere la Carta della disabilità, i soggetti legittimati alla richiesta, nonché le modalità di distribuzione e di utilizzo della stessa.

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione europea in materia di disabilità 2010-2020 ed è tesa a contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale della comunità, in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione europea.

Per agevolare l’accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, l’articolo 1, comma 563,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che “con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS”.

Per le stesse finalità, l’INPS consente alle pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse sul territorio, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, di accedere attraverso lo strumento della Carta alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità, su richiesta dell’interessato, in via temporanea e limitatamente al solo disbrigo delle pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi.

2. Modalità di presentazione della domanda

il cittadino può presentare la domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

La procedura per la presentazione della domanda visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.

La procedura chiede poi all’interessato di fornire:

– una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;

– l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS;

– i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di invalidità, saranno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità sulla conformità all’originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

– nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo.

Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o che esercita le funzioni di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso (cfr. la circolare n. 127/2021 e il messaggio n. 171/2022) oppure le credenziali di identità digitale del minore.

Nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico

L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.

Si segnala, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente (estratto dagli archivi dell’Istituto ed esposto, come già anticipato, in fase di acquisizione).

3. Soggetti legittimati alla richiesta della Carta

La Carta verrà rilasciata dall’INPS a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza .

Più precisamente, i soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:

– invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;

– invalidi civili minorenni;

– cittadini con indennità di accompagnamento;

– cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– ciechi civili;

– sordi civili;

– invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;

– invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;

– invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

– inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

– cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi.

All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, l’INPS affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso il gestore Poste Italiane S.p.A., provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda.

4. Caratteristiche e modalità di utilizzo della Carta. Tutela dei dati personali

La Carta è realizzata su un supporto fisico mediante tecniche di stampa di sicurezza e presenta le caratteristiche conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea, ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza e recapitata al cittadino tramite il gestore Poste Italiane S.p.A.

Sulla Carta sono riportati i seguenti dati:

la fotografia del titolare;

nome, cognome e data di nascita;

numero seriale e data di scadenza del documento;

QR code contenente unicamente le informazioni relative all’esistenza della condizione di disabilità.

É altresì riportata un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno.

Sulla Carta è stampata la scritta “Disability Card” in codice Braille per non vedenti e ipovedenti.

La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non è cedibile a terzi; viene esibita all’erogatore dei servizi e la sua presentazione esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie sopra indicate.

L’erogatore, attraverso l’utilizzo di un lettore QR code (codice a barre bidimensionale) e la digitazione del codice fiscale fornito dall’interessato, accede al servizio online di verifica messo a disposizione dall’INPS, anche mediante smartphone e tablet.

L’utilizzo della Carta consente all’erogatore, con differenti livelli di sicurezza, i seguenti accessi:

accesso di I Livello, in cui l’erogatore chiede la sola verifica della permanenza dello stato di disabilità;

accesso di II livello, previsto per specifici servizi e prestazioni convenzionate, che richiede l’inserimento dell’identità digitale da parte dell’erogatore.

L’accesso di II livello è possibile solo in presenza dell’interessato che fornirà il consenso espresso mediante la comunicazione del codice OTP pervenuto sul proprio dispositivo telefonico all’erogatore del beneficio.

Dopo l’inserimento dell’OTP, l’applicazione visualizza una pagina in cui l’erogatore è tenuto a scegliere le informazioni che intende visualizzare tra le seguenti:

giudizio medico legale (desunto dal verbale di invalidità civile);

eventuale percentuale di invalidità civile (desunta dal verbale di invalidità civile);

eventuali benefici fiscali (desunti dal verbale di invalidità civile);

pensione percepita.

Dopo avere effettuato la scelta e avere espresso un’assunzione di responsabilità su tale scelta, l’erogatore del beneficio potrà visualizzare le sole informazioni di dettaglio corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

I trattamenti dei dati personali sono posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato regolamento e al “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139. L’INPS, ai sensi dell’articolo 13 del citato regolamento, rende all’interessato le informazioni sul trattamento dei dati attraverso la pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito istituzionale.

5. Agevolazioni e riconoscimento in Paesi dell’Unione europea. Ambito di utilizzo

Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici o privati coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa. Sul sito istituzionale del Ministro per le Disabilità sono pubblicate le convenzioni e le agevolazioni previste.

Attualmente la Carta viene riconosciuta oltre che sull’intero territorio nazionale anche negli altri Paesi pilota del progetto “EU Disability Card”: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania, Slovenia. La Commissione europea, entro il 2023, proporrà il riconoscimento della Carta in tutti gli Stati membri.

6. Periodo di validità

La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento e, comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio. Resta fermo quanto previsto in materia di revisione del requisito sanitario dal comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell’intestatario.

L’INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna ella Carta, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché alla revoca della stessa qualora accerti la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli stessi. In tale caso l’INPS notifica all’interessato il provvedimento di revoca.

Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare a seguito di nuovo accertamento sanitario rientri in una delle categorie che necessita di maggiore sostegno, come individuate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, l’INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.

7. Smarrimento, furto, distruzione della Carta

In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare telematicamente una nuova richiesta all’INPS.

In caso di furto o smarrimento è necessario allegare alla richiesta una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.

La richiesta di rilascio di una nuova Carta per i motivi indicati determina automaticamente l’annullamento della precedente.

Il Direttore Generale

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