Approvato, in via definitiva, il disegno di legge semplificativo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

La Camera, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (C. 2648​)

Art. 29

Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilita’ agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni 1. Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilita’ agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole “della pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonche’ alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete”; b) all’articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”; c) all’articolo 3, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. La presente legge si applica altresi’ ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita’, superiore a novecento milioni di euro.”; d) all’articolo 4: 1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”; 2) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”; e) all’articolo 7: 1) al primo comma, le parole “L’Agenzia”, sono sostituite dalle seguenti: “Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’Agenzia”; f) all’articolo 9: 1) al comma 1, dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1”; 2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: “1-bis. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, e’ accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”. 2. All’articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 489, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il Fondo e’ destinato all’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli previsto dall’articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita’, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.”, b) il comma 491, e’ sostituito dal seguente: “491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita’ comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche’ previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ avvalersi anche della societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« Art. 29-bis. – (Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) – 1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza. Art. 29-ter. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap) – 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) Versione Integrale  (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)

Testo del DDL di conversione del DL 76/2020 approvato dal Senato e dalla Camera

AULA, Seduta 396 – Decreto sulla semplificazione e l’innovazione digitale, approvazione definitiva Guarda il video