La Commissione lavoro della Camera ha adottato il testo unificato elaborato dal comitato ristretto delle pdl in materia di lavoro agile

Ieri in commissione lavoro alla camera per colpa di un grave errore del comitato ristretto, che speriamo sia recuperato con la fase emendativa dalla sola opposizione pensante, nel testo unificato dall’unione dei testi in materia di Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza, si fa saltare l’applicazione della norma a tutto il comparto del pubblico impiego. Sciatteria, ignoranza, non so come descrivere questa cosa…

In ogni caso ecco una spiegazione 👇

La Commissione lavoro della Camera ha adottato il testo unificato elaborato dal comitato ristretto delle pdl in materia di lavoro agile.

Il testo reca modifiche al Capo II della legge n. 81/2017: L’articolo 18 è così riformulato: le disposizioni del presente capo regolano il lavoro agile, come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, effettuata su base volontaria, con forme di organizzazione per fasi e cicli e con l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano: • la responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore per quanto attiene alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti tecnologici; • nell’ambito di una riorganizzazione del metodo di lavoro interno all’azienda, il diritto alla priorità concernente le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dai seguenti soggetti: dalle lavoratrici e dai lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e di paternità; dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità; dai lavoratori di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; dai lavoratori che svolgono funzione di caregiver familiare. • l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze; • il diritto a usufruire delle ferie e dei permessi, con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi; • il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e/o applicativo di comunicazione. L’applicazione di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il rispetto dei diritti e delle garanzie, di cui alla presente legge, è condizione necessaria per l’accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, e ad ogni altra iniziativa in favore del lavoro in modalità agile. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità agile». Rispetto al testo originario dell’articolo 18, è venuto meno il comma 3 che attualmente prevede l’applicabilità delle disposizioni del capo II della legge n. 81/2017, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg n. 165/2001, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 124/2015, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=03&giorno=16&view=filtered_scheda&commissione=11&fbclid=IwAR3xCcnHrvhCtG1OtgpZDWBt_ODSun98aOxy8ta1rN_PryJa75Qd_Ug0qds#data.20220316.com11.allegati.all00080