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Alla Camera si apprestano a licenziare il decreto legge 24/2022 che ha stabilito la fine dell’emergenza Covid – Aila Onlus Ets Associazione Italiana Lotta Abusi

Alla Camera si apprestano a licenziare il decreto legge 24/2022 che ha stabilito la fine dell’emergenza Covid

Alla Camera si apprestano a licenziare il decreto legge 24/2022 che ha stabilito la fine dell’emergenza Covid, tuttavia il vergognoso balletto sulla pelle dei lavoratori fragili con la norma che entrava e usciva, salvo poi essere reintrodotta con un sostanziale ridimensionamento della platea sia di coloro che potranno accedere alla malattia equiparata al ricovero ospedaliero, sia di coloro che potranno rendere la prestazione lavorativa in forma agile per l’effetto del decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. Il testo della norma introdotta non tutela le persone con fragilità la presentazione di questo OdG e per la loro competenza. Qualora il Governo dovesse anche minimamente proporre una riformulazione che preveda la clausola “a valutare l’opportunità di” o “compatibilmente con le esigenze di bilancio” invito i firmatari a rifiutare nettamente e a porre in votazione l’OdG per come è stato da loro presentato perchè il Governo non deve valutare l’opportunità di “fare” quando in gioco si sta la vita delle persone. Se l’OdG verra posto ai voti e bocciato, invito tutti i lavoratori fragili, visto che la votazione è nominale, a prendere buona nota di coloro che voteranno contro questo odg e tenere a mente i loro nomi e i loro partiti , alle prossime elezioni (anche amministrative). La Camera, considerato che: il testo in esame che reca Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza che, come approdato all’esame della Camera risultava privo di qualsivoglia proroga delle tutele per i lavoratori fragili nonostante queste fossero presenti nel testo in ingresso e approvato dal Consiglio dei Ministri; le norme di tutela per i lavoratori fragili sono state eliminate dal testo su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze a cui la Ragioneria Generale dello Stato aveva richiesto una copertura da 60 milioni di euro, rivelatasi poi, secondo le dichiarazioni del Ministro per la pubblica amministrazione rese nel corso di una recente audizione presso la Commissione per la semplificazione, non necessarie; il testo in esame, a seguito di un preciso impegno del Ministro per la pubblica amministrazione assunto in detta Commissione, reca ora talune forme di tutela per i lavoratori fragili, tuttavia limitatamente a quelli di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, riducendo in tal modo la platea dei beneficiari precedentemente ammessi a tutela; dette tutele seppur circoscritte ad una platea estremamente limitata, come introdotte nell’articolo 10 del testo in esame, solo con l’approvazione degli emendamenti parlamentari come riformulati dal Governo, non prevedono ad esempio la possibilità, tra gli altri per i caregiver familiari di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di fruire delle modalità di lavoro agile al fine di assicurare una adeguata assistenza al loro congiunto con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, soprattutto se quest’ultimo rientra tra i soggetti tutelati dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022; le modifiche introdotte con il comma 1-bis e con il primo periodo del comma 1-ter con gli emendamenti parlamentari, come riformulati dal Governo, tuttavia sono di portata limitata per le seguenti ragioni, da un lato come detto il comma 1-bis riduce drasticamente la platea del beneficiari che possono far valere la malattia ai fini dell’equiparazione al ricovero ospedaliero così da non superare il periodo di comporto contrattuale, lasciando esposti ai rischi sanitari o all’eventuale superamento del comporto con le relative conseguenze, coloro che in precedenza opportunamente erano rientrati nelle tutele previste per tutti lavoratori fragili, dall’altro, con il comma 1-ter, in merito alla previsione di utilizzo del lavoro agile di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del richiamato decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, si riferisce ora non più alla platea originariamente prevista ma, in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 4 febbraio 2022, ad una platea estremamente più limitata prevista da detto decreto, con evidente messa a rischio di quei lavoratori che non rientrando tra quelli ammessi al beneficio dell’equiparazione del ricovero ospedaliero di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non potranno più accedere in ogni caso neppure al lavoro agile di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 26 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione, dall’attuale comma 1-ter dell’articolo 10 del decreto-legge in esame; la riformulazione del Governo, che si rivela quindi fortemente restrittiva, sebbene abbia parzialmente sanato un vulnus frutto di un errore di valutazione dello stesso Governo che non aveva prorogato le misure di cui ai commi 2 e 2-bis, dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, successivamente al 31 marzo scorso, presenta un altro profilo di criticità sulla effettiva copertura dell’intero periodo a decorrere dal 1° aprile sino al 30 giugno, poiché la retroattività non appare espressamente richiamata nella riformulazione della norma in esame proposta dal Governo e come noto la legge n. 400 del 1988, attraverso la previsione dell’articolo 15, comma 5, ha stabilito che il momento iniziale di efficacia degli emendamenti è il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto e, nel caso di specie, nulla viene detto circa la retroattività della norma di proroga al 30 giugno 2022 come introdotta dagli emendamenti. Pertanto detta proroga non opera a far data dal 1° aprile 2022 ma sarà effettiva solo con la pubblicazione della legge di conversione. Appare quindi necessario chiarire, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, tale aspetto onde evitare che possano verificarsi ulteriori danni a quei lavoratori fragili oggi esclusi da ogni forma di tutela della loro salute e dunque prevenire possibili contenziosi; altresì quanto evidenziato, soprattutto per quanto attiene la certezza del diritto dei soggetti fragili ad avere una copertura a far data dal 1o aprile 2022, appare di fondamentale importanza per le parti datoriali, sia pubbliche che private, al fine di dirimere ogni possibile contestazione, impegna il Governo ad adottare nel primo provvedimento utile e comunque nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il 30 giugno 2022, ogni necessaria iniziativa anche a carattere legislativo per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 30 giugno 2022 e a consentire ai loro caregiver familiari di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se lavoratori dipendenti e purché conviventi con il congiunto con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, soprattutto se quest’ultimo rientra tra i soggetti tutelati dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022, di poter accedere alle misure previste dal 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al fine di garantire al proprio congiunto un’adeguata continuità assistenziale.