Legge 37/74
Comunicato stampa AILA : Presidente Ada Orsatti si reca alla Questura di Roma dopo la segnalazione di un fatto increscioso ai danni di una signora non vedente
AILA : Presidente Ada Orsatti si reca a Roma, per una segnalazione su un fatto grave ed increscioso, riguardante una signora non vedente (Ada Ammirata) ed il suo cane guida. La stessa dichiara che non è stata fatta salire presso l’ufficio denunce per smarrimento documenti d’identità, nei giorni scorsi al Commisariato Tuscolana a Roma :la vicenda, rivelava la scarsa conoscenza delle leggi (37/74 aggiornata successivamente dalla Legge 60/06) sui diritti e doveri dei disabili sensoriali.
L’associazione AILA Presidente Ada Orsatti, insieme dell’associazione Blindsight Project Presidente Laura Raffaeli, venerdì hanno incontrato nella Questura del Tuscolano a Roma la Dirigente Capo Questura, con la quale hanno intavolato un discorso riguardo al fatto increscioso accaduto nei giorni prima. Durante lo stesso incontro, la persona interessata, ha dato la versione dei fatti al telefono, la stessa è stata informata che Il comando si assumeva la responsabilità dell’accaduto porgendo scuse formali.
Ada Orsatti e Laura Raffaeli, essendo due donne propositive hanno proposto, di organizzare corsi di formazione e informazione, non solo ai dipendenti dei Comandi della Capitale, ma in tutta Italia, così che non si ripetano più fatti incresciose e/o simili equivoci.
AILA : Associazione Italiana Lotta Abusi di Ada Orsatti, ogni giorno raccoglie migliaia di segnalazioni su abusi e discriminazioni di ogni genere invia la tua segnalazione a ailaorsatti@virgilio.it
Legge 37/74 aggiornata successivamente dalla Legge 60/06 sui diritti e doveri dei disabili sensoriali.
Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane guida è punibile dalla legge. La materia è stata trattata per la prima volta in Italia con l’emanazione della Legge n. 37 del 1974, modificata nel 2006 dalla Legge n. 60.
Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporto e i titolari di esercizi che «impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida” siano soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un cane guida:
– può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (Legge 37/74);
– è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati al «salvamento»: in poche parole, può accedere anche in spiaggia (Legge 37/74);
– è in genere esonerato dall’obbligo di portare la museruola, a meno che non sia richiesto in una data situazione (Legge 37/74);
– è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti Regolamenti Comunali);
– è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (Legge 37/74);
– può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all’estero (Regolamento Europeo (CE) 1107/2006 e Legge 37/74);
– può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto «animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato», senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’articolo 169, comma 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/04).
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