Circolare sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per il contenimento del rischio di contagio da Coronavirus , chi sono i lavoratori fragili?
Il 4 settembre è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute una circolare congiunta sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per il contenimento del rischio di contagio da Covid, in particolare chiarendo chi sono i lavoratori fragili, ovvero a maggior rischio.
La circolare stabilisce innanzitutto che, in relazione al rischio di contagiarsi da Coronavirus, i lavoratori e le lavoratrici devono poter richiedere al datore di lavoro adeguate misure di sorveglianza sanitaria in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.
CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI
La circolare fa quindi chiarezza su chi sono considerati lavoratori fragili, anche in vista della riapertura delle scuole, e quindi sul ritorno in aula anche degli insegnanti: categoria dall’età media alta nel nostro Paese.
La circolare segnala che per stabilire gli elementi di maggiore o minore“rischio” ci si è basati sui dati epidemiologici, che hanno mostrato come la maggiore fragilità si sia registrata certamente nelle fasce di età più elevata di popolazione, ma soprattutto se in presenza di alcune malattie cronico degenerative, che possono contribuire ad aggravare l’esito dell’eventuale patologia in caso di infezione.
Dalle analisi dei dati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica sui pazienti deceduti, i dati hanno dimostrato che:
- il rischio di contagio da Covid-19 non è molto differente nelle diverse fasce di età lavorativa
- il 96% dei deceduti presentavano una comorbilità. Nello specifico: il 13,9% aveva una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% tre o più patologie.
-le patologie più frequenti erano malattie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche. In presenza di queste patologie, nelle fasce di maggiore età dei lavoratori si è visto un andamento crescente della mortalità - altre comorbilità di rilievo riscontrate sono quelle a carico del sistema immunitario ed oncologiche, non necessariamente correlabili all’età.
NON BASTA L’ELEMENTO DELL’ETÀ
Da questi dati si evince che il solo dato dell’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. La circolare sottolinea che non c’è alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità: tale “maggiore fargilità” nelle fasce più elevate va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
L’elemento dell’età era stato in particolare messo in luce in questi giorni di ritorno in aula, relativamente alla categorie degli insegnanti: in Italia i docenti hanno una media d’età molto alta. Stando quindi a queste precisazioni, non potranno essere definiti categorie di lavoratori fragili esclusivamente per l’elemento anagrafico.
VISITA PER LA CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
E’ riconosciuto il diritto, ai lavoratori e alle lavoratrici, di poter richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da Covid-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche). Le eventuali richieste vanno presentate con opportuna documentazione medica, relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente che deve essere nominato dal datore di lavoro. Nel caso in cui non sia presente il medico per la sorveglianza sanitaria (es nelle scuole), il datore può mandare il lavoratore a visita presso:
- l’INAIL
- Le ASL
- I dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università
IL GIUDIZIO MEDICO LEGALE
Per poter effettuare una valutazione della eventuale condizione di fragilità del lavoratore, il datore dovrà fornire al medico incaricato una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e della sua postazione, oltre alle misure adottate per ridurre il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
L’esito della valutazione potrà essere di idoneità, fornendo indicazioni per soluzioni maggiormente cautelative della salute del lavoratore, o di inidoneità, solo nei casi in cui non siano possibili soluzioni alternative.
Si potrà ripetere periodicamente la visita, anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.