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Alla Camera si apprestano a licenziare il decreto legge 24/2022 che ha stabilito la fine dell’emergenza Covid
Alla Camera si apprestano a licenziare il decreto legge 24/2022 che ha stabilito la fine dell’emergenza Covid, tuttavia il vergognoso balletto sulla pelle dei lavoratori fragili con la norma che entrava e usciva, salvo poi essere reintrodotta con un sostanziale ridimensionamento della platea sia di coloro che potranno accedere alla malattia equiparata al ricovero ospedaliero, sia di coloro che potranno rendere la prestazione lavorativa in forma agile per l’effetto del decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. Il testo della norma introdotta non tutela le persone con fragilità la presentazione di questo OdG e per la loro competenza. Qualora il Governo dovesse anche minimamente proporre una riformulazione che preveda la clausola “a valutare l’opportunità di” o “compatibilmente con le esigenze di bilancio” invito i firmatari a rifiutare nettamente e a porre in votazione l’OdG per come è stato da loro presentato perchè il Governo non deve valutare l’opportunità di “fare” quando in gioco si sta la vita delle persone. Se l’OdG verra posto ai voti e bocciato, invito tutti i lavoratori fragili, visto che la votazione è nominale, a prendere buona nota di coloro che voteranno contro questo odg e tenere a mente i loro nomi e i loro partiti , alle prossime elezioni (anche amministrative). La Camera, considerato che: il testo in esame che reca Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza che, come approdato all’esame della Camera risultava privo di qualsivoglia proroga delle tutele per i lavoratori fragili nonostante queste fossero presenti nel testo in ingresso e approvato dal Consiglio dei Ministri; le norme di tutela per i lavoratori fragili sono state eliminate dal testo su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze a cui la Ragioneria Generale dello Stato aveva richiesto una copertura da 60 milioni di euro, rivelatasi poi, secondo le dichiarazioni del Ministro per la pubblica amministrazione rese nel corso di una recente audizione presso la Commissione per la semplificazione, non necessarie; il testo in esame, a seguito di un preciso impegno del Ministro per la pubblica amministrazione assunto in detta Commissione, reca ora talune forme di tutela per i lavoratori fragili, tuttavia limitatamente a quelli di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, riducendo in tal modo la platea dei beneficiari precedentemente ammessi a tutela; dette tutele seppur circoscritte ad una platea estremamente limitata, come introdotte nell’articolo 10 del testo in esame, solo con l’approvazione degli emendamenti parlamentari come riformulati dal Governo, non prevedono ad esempio la possibilità, tra gli altri per i caregiver familiari di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di fruire delle modalità di lavoro agile al fine di assicurare una adeguata assistenza al loro congiunto con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, soprattutto se quest’ultimo rientra tra i soggetti tutelati dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022; le modifiche introdotte con il comma 1-bis e con il primo periodo del comma 1-ter con gli emendamenti parlamentari, come riformulati dal Governo, tuttavia sono di portata limitata per le seguenti ragioni, da un lato come detto il comma 1-bis riduce drasticamente la platea del beneficiari che possono far valere la malattia ai fini dell’equiparazione al ricovero ospedaliero così da non superare il periodo di comporto contrattuale, lasciando esposti ai rischi sanitari o all’eventuale superamento del comporto con le relative conseguenze, coloro che in precedenza opportunamente erano rientrati nelle tutele previste per tutti lavoratori fragili, dall’altro, con il comma 1-ter, in merito alla previsione di utilizzo del lavoro agile di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del richiamato decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, si riferisce ora non più alla platea originariamente prevista ma, in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 4 febbraio 2022, ad una platea estremamente più limitata prevista da detto decreto, con evidente messa a rischio di quei lavoratori che non rientrando tra quelli ammessi al beneficio dell’equiparazione del ricovero ospedaliero di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non potranno più accedere in ogni caso neppure al lavoro agile di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 26 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione, dall’attuale comma 1-ter dell’articolo 10 del decreto-legge in esame; la riformulazione del Governo, che si rivela quindi fortemente restrittiva, sebbene abbia parzialmente sanato un vulnus frutto di un errore di valutazione dello stesso Governo che non aveva prorogato le misure di cui ai commi 2 e 2-bis, dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, successivamente al 31 marzo scorso, presenta un altro profilo di criticità sulla effettiva copertura dell’intero periodo a decorrere dal 1° aprile sino al 30 giugno, poiché la retroattività non appare espressamente richiamata nella riformulazione della norma in esame proposta dal Governo e come noto la legge n. 400 del 1988, attraverso la previsione dell’articolo 15, comma 5, ha stabilito che il momento iniziale di efficacia degli emendamenti è il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto e, nel caso di specie, nulla viene detto circa la retroattività della norma di proroga al 30 giugno 2022 come introdotta dagli emendamenti. Pertanto detta proroga non opera a far data dal 1° aprile 2022 ma sarà effettiva solo con la pubblicazione della legge di conversione. Appare quindi necessario chiarire, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, tale aspetto onde evitare che possano verificarsi ulteriori danni a quei lavoratori fragili oggi esclusi da ogni forma di tutela della loro salute e dunque prevenire possibili contenziosi; altresì quanto evidenziato, soprattutto per quanto attiene la certezza del diritto dei soggetti fragili ad avere una copertura a far data dal 1o aprile 2022, appare di fondamentale importanza per le parti datoriali, sia pubbliche che private, al fine di dirimere ogni possibile contestazione, impegna il Governo ad adottare nel primo provvedimento utile e comunque nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il 30 giugno 2022, ogni necessaria iniziativa anche a carattere legislativo per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 30 giugno 2022 e a consentire ai loro caregiver familiari di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se lavoratori dipendenti e purché conviventi con il congiunto con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, soprattutto se quest’ultimo rientra tra i soggetti tutelati dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022, di poter accedere alle misure previste dal 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al fine di garantire al proprio congiunto un’adeguata continuità assistenziale.
Pandemia e vaccini, tra acronimi e sovrainformazione
Cari amici,
in questi mesi sono stati centinaia i messaggi ricevuti da amici e conoscenti che mi chiedevano chiarimenti sulla pandemia in corso, su cosa prevedessero i numerosi decreti che si sono susseguiti, ma anche il significato di sigle come AIFA, EMA, ISS, DPCM, indice RT…
Si tratta di temi iper-trattati, ossia su cui leggiamo e ascoltiamo un’innumerevole quantità di dati ed informazioni (spesso anche in contraddizione), con la conseguenza che, dopo la visione di centinaia di tg, quotidiani e post sui social, ci permangono ancora più dubbi…
Ecco che allora vorrei chiarire con voi alcuni concetti base e fornirvi alcuni siti facilmente consultabili per poter poi leggere con più obiettività e senso critico le tante notizie da cui siamo assaliti quotidianamente.
Innanzitutto la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus identificato alla fine del 2019, mentre COVID-19 è invece il nome dato alla malattia associata al virus.
SARS-CoV-2 è quindi un nuovo ceppo di coronavirus che non era stato precedentemente identificato nell’uomo, e su di esso permangono purtroppo ancora quesiti senza risposta: da dove proviene esattamente? In caso di ulteriori e future mutazioni del virus, il vaccino sarà comunque efficace? Avere preso il coronavirus per quanto tempo rende immuni?
Sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
vengono messe a disposizione le seguenti informazioni sulla base di dati raccolti quotidianamente:
gli “attualmente positivi”: totale delle persone attualmente positive sia ospedalizzate che in isolamento domiciliare, a livello nazionale, regionale e provinciale;
i “guariti”: totale delle persone clinicamente guarite;
i “deceduti”: persone decedute positive al Covid in attesa di verifica dell’ISS (=Istituto Superiore di Sanità);
i “totale positivi”: totale delle persone risultate positive da inizio pandemia;
“l’andamento nazionale”: grafico che riporta la tendenza italiana degli attuali positivi, dei guariti e dei deceduti, facilmente consultabile nella mappa interattiva (dashboard) https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
Inoltre sul sito https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ vengono comunicati i dati sul numero di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino dal 27 dicembre 2020 in poi in ogni regione. A tal proposito è importante sapere che la copertura si ottiene però solo dopo 1 o 2 settimane – a seconda del tipo di vaccino – dalla seconda somministrazione, che avviene a distanza di almeno 21 giorni dalla prima.
Ed ecco qualche informazione utile sui vaccini, che vengono attualmente prodotti da diverse aziende farmaceutiche di tutto il mondo e che nei paesi dell’Unione Europea vengono distribuiti in ciascuna nazione solo dopo l’approvazione da parte dell’EMA (European Medicines Agency = Agenzia europea dei medicinali).
Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) è un vaccino destinato a prevenire la malattia da coronavirus 19 nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARSCoV-2, il virus responsabile di COVID-19; il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia, bensì consente la copertura da essa nel 95% dei casi.
L’obiettivo della campagna di vaccinazione è raggiungere al più presto la cosiddetta “immunità di gregge”: ossia quel livello di copertura vaccinale considerato sufficiente all’interno della popolazione per considerare al sicuro anche le persone non vaccinate.
La campagna prevede che i vaccini saranno offerti gratuitamente a tutta la popolazione secondo l’ordine di priorità approvato il 2 dicembre 2019 dal parlamento italiano:
1- personale sanitario e socio-sanitario
2 – ospiti e personale dei presidi residenziali per anziani
3 – persone che hanno dagli 80 anni in su
4 – persone che hanno dai 60 ai 79 anni
5 – persone di ogni età che soffrono di più di una patologia cronica pregressa, immunodeficienze e o disabilità.
E quanto ai più giovani?
Comirnatu (Pfizer/Biontech) e Moderna, i vaccini al momento approvati da EMA, non sono attualmente raccomandati per i bambini di età inferiore, rispettivamente, a 16 e 18 anni. Infatti l’agenzia europea, così come le altre agenzie internazionali, attendono ulteriori studi per poter autorizzare la vaccinazione sulla popolazione pediatrica.
Non vi sono inoltre ancora dati disponibili sulla sicurezza dei vaccini covid-19 durante l’allattamento al seno: si consiglia alle neo mamme di confrontarsi con il proprio medico quando verranno contattate per effettuare il vaccino per fare una valutazione personalizzata.
E se chi è stato vaccinato dovesse avere qualche reazione? In questo caso è importante comunicarlo al proprio medico di famiglia, alla ASL di appartenenza, oppure utilizzando i moduli pubblicati sul sito AIFA:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse (selezionare “Scheda per cittadino”).
AIFA è l’agenzia italiana del farmaco, che si è dotata di un comitato scientifico per approfondire studi post-autorizzativi sui vaccini COVID-19.
E, infine, quanto dura la protezione indotta dal vaccino?
La durata purtroppo non è ancora definita con certezza, perché il periodo di osservazione è stato di pochi mesi; ma le conoscenze su altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi.
Ammetto che non mi è stato facile reperire tale informazione, trovando in merito molti testi lacunosi: il dato sulla durata della protezione che vi ho riportato è pubblicato sul sito della Fondazione Veronesi.
A tal proposito, tra le tante notizie in cui volenti o nolenti ci imbattiamo quotidianamente, vi invito a preferire quelle provenienti da fonti scientifiche e istituzionali… e questo vale per qualunque notizia!
E ora non rimane che affrontare l’Italia dei colori…
La suddivisione tra regioni rosse, arancioni e gialle dipende da 21 parametri: ossia criteri che sono stati individuati dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero della Salute e che vengono esaminati ogni settimana. Tali indicatori sono raggruppati in tre gruppi.
Il primo valuta la capacità di raccolta dati di ciascuna Regione (ad esempio il numero dei casi sintomatici, le Rsa con almeno una criticità riscontrata).
ll secondo gruppo si riferisce alla capacità di testare tutti i casi sospetti e di garantire adeguate risorse per il tracciamento del contatto, l’isolamento e la quarantena.
Il terzo gruppo riguarda la tenuta del sistema sanitario: la pressione sugli ospedali, il numero di nuovi focolai, il numero di accessi al pronto soccorso per Coronavirus (non dovrebbe andare oltre il 50%), il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (la soglia di allerta è il 30%), il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti “normali” (soglia di allerta al 40%) e l’indice RT (l’indicatore che misura la velocità di trasmissione del contagio).
Il frequente contrasto tra ministero e regioni nasce dall’accusa di queste ultime di utilizzare nella scelta del colore dati non aggiornati e di non valutare adeguatamente la percentuale di incidenza dei contagiati sull’intera popolazione.
So bene quanto sia complesso interpretare i vari decreti che si susseguono e comprendere ciò che si può e non si può fare a seconda del colore della propria zona, ed è per questo che, tra le tante informazioni disponibili in rete, vi suggerisco https://covidzone.info/ È un’app di facile lettura per avere informazioni utili sul colore della propria regione, sugli ultimi DPCM (= decreto del presidente del consiglio dei ministri), sui moduli da scaricare per l’autocertificazione.
E ora qualche consiglio pratico: oltre all’immancabile mascherina, al distanziamento di almeno 1 metro da chi non convive con noi e al frequente lavaggio delle mani, è sempre utile avere uno spruzzino in cui inserire 7 parti di alcool e 3 di acqua: io lo uso per igienizzare i contenitori dei rifiuti svuotati dagli operatori, la cassetta della posta, le maniglie delle porte d’ingresso…
Dimenticavo: al momento lo stato di emergenza in Italia è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021.
E ora la citazione di oggi…
“Esiste un’unica forma di contagio che si trasmette più rapidamente di un virus. Ed è la paura“
Dan Brown, autore del romanzo Inferno