IVA ridotta per le cessioni di veicoli ai disabili

Dall’Agenzia delle Entrate – 30 Maggio 2022 Ore 21:00

IVA ridotta per le cessioni di veicoli ai disabili: quali documenti presentare :

– Per poter usufruire dell’aliquota IVA ridotta, il soggetto disabile deve presentare l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni mediche locali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 313 del 30 maggio 2022.

Con la risposta a interpello n. 313 del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come usufruire dell’IVA agevolata per le cessioni di veicoli ai disabili.

L’art. 1, legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle limitazioni fisiche.

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa (dall’art. 8, comma 3, legge n. 449/1997) ai medesimi soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Con l’art. 50, comma 1, legge n. 342/2000, l’agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bis, D.L. n. 124/2019, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3, legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

L’art. 30, comma 7, legge n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal D.M. 16 maggio 1986. Ai sensi dell’art. 1, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente:

– fotocopia della patente di guida;

– certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;

– atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico, certificato rilasciato dal detto ente.

Con l’approvazione del D.M. 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato l’art. 1, D.M. 16 maggio 1986.

In particolare, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida. Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.

La disposizione in vigore dal 29 gennaio 2022 semplifica il procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.

Ne consegue che i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:

– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;

– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.