Circolare Inps: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2021

INDICE

Premessa

  1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2021

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020

  1. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
  2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

  1. Tabelle
  2. Requisiti anagrafici
  3. Gestione fiscale

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

6.2 Addizionali all’IRPEF

6.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

6.4 Trattamento integrativo

  1. Riduzione delle pensioni di importo elevato

7.1 Verifica a consuntivo per l’anno 2020

7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2021

  1. Pensioni della Gestione privata

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2021

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d’ufficio

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

  1. Pensioni della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

  1. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

  1. Prestazioni di accompagnamento a pensione

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2021

  1. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

  1. Certificato di pensione per l’anno 2021

PREMESSA
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2021.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1.RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
Nella G.U. n. 292 del 24 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2019” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
· pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

1.1INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER L’ANNO 2020
L’articolo 1 del decreto citato ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020.

Conseguentemente, si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2020

515,58 €

293,90 €

IMPORTI ANNUI

6.702,54 €

3.820,70 €

1.2INDICE DI RIVALUTAZIONE PROVVISORIO PER L’ANNO 2021
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2021 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2021

515,58 €

293,90 €

IMPORTI ANNUI

6.702,54 €

3.820,70 €

1.3MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEFINITIVA 2020
L’articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo:

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo garanzia

1° gennaio 2020:

Fino a 4 volte il TM

100

0,500 %

2.052,04 €

Fascia di Garanzia

Importo garantito

2.052,05€

2.054,39 €

2.062,30 €

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

77

0,385 %

2.052,05€

2.565,05 €

Fascia di Garanzia

Importo garantito

2.565,06€

2.568,24 €

2.574,92 €

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

52

0,260 %

2.565,06€

3.078,06 €

Fascia di Garanzia

Importo garantito

3.078,07€

3.078,82 €

3.086,06 €

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

0,235 %

3.078,07€

4.104,08 €

Fascia di Garanzia

Importo garantito

4.104,09€

4.104,48 €

4.113,72 €

Oltre 8 e fino a 9 volte il TM

45

0,225%

4.104,09€

4.617,09 €

Fascia di Garanzia

Importo garantito

  1. 617,10 €

4.618,23 €

4.627,47 €

Oltre 9 volte il TM

40

0,200%

4.617,10€

  1. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI SULLE QUALI SONO ATTRIBUITI I BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 206/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE)
    L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l’indice ordinario per il 2021 è risultato inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), come di seguito specificato:

dal

Fasce mensili trattamenti

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2021:

Fino a 3 volte il TM

100

1,2500 %

1.546,74 €

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

1,1250 %

1.546,75 €

2.577,90 €

Oltre 5 volte il TM

75

0,9375 %

2.577,91 €

qualsiasi

  1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E A CARATTERE RISARCITORIO
    3.1 PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI
    Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2020 e provvisorio per il 2021, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza

Importi

mensile

annuo

mensile

annuo

1° gennaio 2020

379,33 €

4.931,29 €

460,28€

5.983,64 €

1° gennaio 2021

379,33 €

4.931,29 €

460,28€

5.983,64 €

Limiti reddituali massimi *

personale

coniugale

personale

coniugale

1° gennaio 2020

4.931,29 €

16.990,47 €

5.983,64 €

11.967,28 €

1° gennaio 2021

4.931,29 €

16.990,47 €

5.983,64 €

11.967,28 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

3.2PRESTAZIONI A FAVORE DEI MUTILATI, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI (CATEGORIA 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

dal

limite di reddito annuo personale

importo mensile

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

Invalidi, sordomuti

Ciechi parziali

Ciechi assoluti

1.1.2020

16.982,49 €

4.931,29 €

287,09 €

213,08 €

310,48 €

1.1.2021

16.982,49 €

4.931,29 €

287,09 €

213,08 €

310,48 €

3.3RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITÀ E DEGLI ASSEGNI ACCESSORI ANNESSI ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI PRIMA CATEGORIA CONCESSE AGLI EX DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. n. 160/75) tra il periodo agosto 2019 – luglio 2020 e il periodo precedente agosto 2018 – luglio 2019 è risultata dello + 0,79%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,79%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dello 0,79% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

  1. TABELLE
    Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2021.

Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.

  1. REQUISITI ANAGRAFICI
    Si rammenta che per l’anno 2021 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
  2. GESTIONE FISCALE
    Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2021 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2020.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3772/2020. Le relative procedure sono disponibili on line dal 15 ottobre 2020, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.

Per i soggetti per i quali nel 2020 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2021, è stata applicata anche da gennaio 2021 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2021, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
6.1 CONGUAGLI FISCALI A CONSUNTIVO
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2020 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2021.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2021 (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2021.

6.2 ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

addizionale regionale a saldo 2020: da gennaio a novembre 2021;
addizionale comunale a saldo 2020: da gennaio a novembre 2021;
addizionale comunale in acconto 2021: da marzo a novembre 2021.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2021.

6.3 ESENZIONE DI 1.000 EURO PER I SUPERSTITI ORFANI
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.

6.4 TRATTAMENTO INTEGRATIVO
L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, determinate sui medesimi redditi.

In particolare, si rammenta che il suddetto trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, se spettante in base agli specifici requisiti normativi previsti, è stato riconosciuto in via automatica alle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR e alle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e all’APE sociale a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

  1. RIDUZIONE DELLE PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO
    7.1 VERIFICA A CONSUNTIVO PER L’ANNO 2020
    Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all’articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2020 sia della eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione.

I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di febbraio 2021.

7.2 IMPORTI E FASCE DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER L’ANNO 2021
Il comma 262 dell’articolo 1 della citata legge n. 145/2018 stabilisce che gli importi di pensione da considerare ai fini della riduzione siano annualmente rivalutati secondo il meccanismo di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l’anno 2021.

Anno 2021

Da

A

% riduzione

0

100.200,00 €

zero

100.200,01 €

130.260,00 €

15%

130.260,01 €

200.400,00 €

25%

200.400,01 €

350.700,00 €

30%

350.700,01 €

501.000,00 €

35%

501.000,01 €

40%

  1. PENSIONI DELLA GESTIONE PRIVATA
    Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE AD ALTRO BENEFICIARIO
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di rivalutazione nullo anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 GESTIONE DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON CONTITOLARI IN SCADENZA O GIÀ SCADUTI
8.2.1 SCADENZA DEL PENULTIMO CONTITOLARE NEL 2021
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell’anno in corso.

8.2.2 PENSIONI CON TUTTI I CONTITOLARI SCADUTI
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2021 (GP3CK02Z < 202102), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

8.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2016, il pagamento viene sospeso da gennaio 2021.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2020 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 906.

8.4 AZZERAMENTO DEGLI ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITÀ IN SCADENZA PER REVISIONE SANITARIA
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2021 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2021, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per i Fondi Speciali l’azzeramento opera per gli assegni ordinari di invalidità del Fondo telefonici (categoria 054), del Fondo elettrico (categoria 063) e del Fondo autoferrotranviere (categoria 051).

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2021.

8.5 IMPOSTAZIONE DEL CODICE DI RICOSTITUZIONI D’UFFICIO
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2021 sono state poste in pagamento per l’anno 2021 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2020 sono state contraddistinte con il codice 5 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2020 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

8.6 PENSIONI RINNOVATE CON IMPORTO PARI A ZERO
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2021 con importo pari a “zero” è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting operativo – Liste parametriche”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

  1. PENSIONI DELLA GESTIONE PUBBLICA
    9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE
    Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a quattro volte il trattamento minimo, pari a 2.052,04 €, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2019. Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “β” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2020 è pari a 789,55 €; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 769,55 €.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2019 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D9”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7” e “D8”

Si conferma che anche per l’anno 2020, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2021, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE AD ALTRO BENEFICIARIO
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi – Gestione Dipendenti Pubblici.

9.3 ESENZIONE FISCALE PER LE VITTIME DEL DOVERE
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2021 si rimanda al messaggio n. 1768/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2021.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2020:

nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2020 (entro rata dicembre 2020), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2021;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2021, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
9.4 DETASSAZIONE IN APPLICAZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2021.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 588 del 17 febbraio 2020.

  1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
    10.1 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA
    L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.

10.2 INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2021 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

10.3 TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE
L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2021 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

  1. PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A PENSIONE
    Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

11.1 AZZERAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN SCADENZA NEL 2021
Le prestazioni con scadenza nel 2021 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

  1. PERIODICITÀ E DATE DI PAGAMENTO
    12.1 CALENDARIO DI PAGAMENTO
    Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2021.

Mese

Giorno disponibilità valuta

Poste

Banche

gennaio

4

5

febbraio

1

marzo

1

aprile

1

maggio

3

giugno

1

luglio

1

agosto

2

settembre

1

ottobre

1

novembre

2

dicembre

1

12.2 PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2021:

Importo mensile lordo

mensilità

Data pagamento

Da 0,01 € a 10,00 €

Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)

4 gennaio (Poste)

5 gennaio (Banca)

Da 10,01 € a 75 €

Da gennaio a giugno

4 gennaio (Poste)

5 gennaio (Banca)

Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)

giovedì 1° luglio

  1. CERTIFICATO DI PENSIONE PER L’ANNO 2021
    Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2021 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele