Legge 37/74 aggiornata successivamente dalla Legge 60/06 sui diritti e doveri dei disabili sensoriali.

Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane guida è punibile dalla legge. La materia è stata trattata per la prima volta in Italia con l’emanazione della Legge n. 37 del 1974, modificata nel 2006 dalla Legge n. 60.

Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporto e i titolari di esercizi che «impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida” siano soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un cane guida:
– può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (Legge 37/74);
– è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati al «salvamento»: in poche parole, può accedere anche in spiaggia (Legge 37/74);
– è in genere esonerato dall’obbligo di portare la museruola, a meno che non sia richiesto in una data situazione (Legge 37/74);
– è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti Regolamenti Comunali);
– è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (Legge 37/74);
– può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all’estero (Regolamento Europeo (CE) 1107/2006 e Legge 37/74);
– può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto «animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato», senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’articolo 169, comma 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/04).

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